Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Il Tribunale di Milano ribadisce che, nel nuovo e ridotto contesto della tutela reintegratoria, la prescrizione resta sospesa fino al termine del rapporto, anche nelle grandi imprese.
Come noto, secondo il tradizionale e consolidato orientamento (che trova origine nella sentenza della Corte Cost. 10 giugno 1966, n. 63), nei rapporti di lavoro alle dipendenze della piccola impresa (o comunque di datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti) la prescrizione per crediti da lavoro restava sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro (anche se pluridecennale) e riprendeva il proprio corso soltanto al termine del rapporto stesso. Ciò perché, secondo l’assunto giurisprudenziale, tali lavoratori non erano protetti dalla tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo e, pertanto, il timore di un licenziamento ritorsivo li avrebbe dissuasi dal far valere le loro ragioni in costanza di rapporto. Il medesimo timore era invece ritenuto insussistente nei lavoratori delle imprese di più grandi dimensioni, protette dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori, vecchia formulazione.
Sennonché, dopo la «Riforma Fornero» e, più ancora, dopo il «Jobs act», che hanno ridotto sensibilmente l’applicabilità della tutela reintegratoria, ha cominciato a farsi strada un orientamento secondo il quale, ormai, la prescrizione non può decorrere in corso di rapporto neppure nelle aziende di grandi dimensioni.
Ne consegue che il lavoratore potrà far valere, ad esempio, il diritto ad un’indennità, ad uno straordinario, all’incidenza su una tredicesima, anche a distanza di molti anni e anche nelle imprese con più di 15 dipendenti.
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