Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Un lavoratore con mansioni di montatore di mobili ha agito nei confronti del proprio datore di lavoro e della società cliente/appaltante per ottenere il pagamento di differenze retributive. Egli ne ha chiesto il calcolo secondo un contratto collettivo diverso (CCNL Trasporto Merci Logistica) – che prevedeva retribuzioni maggiori – rispetto a quello applicato in azienda (CCNL Legno Artigianato).
Il Tribunale ha accolto le ragioni del lavoratore. Riconosciuto il contratto di appalto, il giudice ha dapprima dichiarato la responsabilità solidale tra le due società; egli ha poi ritenuto applicabile il CCNL rivendicato dal lavoratore, in quanto:
• le mansioni concretamente svolte (autista e carico-scarico di merci) non trovavano riscontro in quelle descritte nel contratto di lavoro;
• l’applicazione del CCNL Legno Artigianato da parte della società datrice di lavoro non era appropriata, non essendo la stessa iscritta nei pubblici registri come impresa artigiana.
Il Tribunale ha pertanto condannato le due società, datrice di lavoro e appaltante, al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive dovute in base al CCNL più oneroso.