Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Una lavoratrice madre chiedeva di usufruire del congedo di maternità nella modalità «flessibile», ossia un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Sennonché la stessa produceva la documentazione necessaria solo al settimo mese di gravidanza; ella riceveva dall’INPS la richiesta di integrare la documentazione che consegnava poi in cartaceo presso la sede dell’Istituto. L’INPS, tuttavia, rigettava la richiesta di congedo poiché l’ultima certificazione non era stata acquisita nei termini.
La lavoratrice, quindi, presentava ricorso ed il Tribunale di Milano lo accoglieva, rilevando che la tardività era unicamente formale e che il diritto al congedo di maternità è indisponibile e quindi deve essere goduto integralmente da chi può esercitarlo. La durata del congedo di maternità non può essere ridotta anche nel caso di produzione tardiva del certificato medico da allegare alla domanda di differimento dello stesso.
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