Tribunale di Napoli, Sez Lav
Una lavoratrice veniva licenziata per motivi disciplinari. Impugnava, quindi, il licenziamento che il Tribunale dichiarava illegittimo ordinando la reintegrazione della dipendente alla società datrice. Quest’ultima proponeva alla lavoratrice nuovi turni di lavoro che la dipendente dichiarava di non voler accettare, sostenendo che la condotta aziendale fosse illegittima, arbitraria e volta a non ottemperare quanto disposto in sede giudiziale. La dipendente non si presentava più al lavoro perché ammalata. La datrice, quindi, la licenziava per superamento del periodo di comporto. La lavoratrice impugnava anche questo licenziamento.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che il datore di lavoro non è obbligato a specificare nella comunicazione di recesso le giornate di assenza per malattia. Tuttavia, se esse sono quantificate nella lettera di licenziamento, il loro numero non può essere modificato successivamente dal datore: una nuova allegazione in giudizio è, infatti, lesiva del diritto di difesa del lavoratore. Il Tribunale, avendo ravvisato questo comportamento da parte della datrice, ha, quindi accolto il ricorso della dipendente e ne ha disposto la reintegrazione.
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