Tribunale di Pavia
Un lavoratore somministrato svolgeva mansioni di pulizia presso l’azienda utilizzatrice; egli veniva licenziato prima della scadenza del termine apposto al contratto a seguito di procedimento disciplinare. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento comunicatogli dall’agenzia di somministrazione, chiedendo al contempo il riconoscimento dell’irregolarità della somministrazione per il superamento dei limiti quantitativi concessi all’utilizzatore.
L’utilizzatore a propria difesa ha sostenuto che, poiché il lavoratore apparteneva alla categoria dei lavoratori svantaggiati, non dovesse essere computato nei limiti quantitativi. Tuttavia, né l’utilizzatore né il somministratore hanno dato prova di tale circostanza.
Il Tribunale ha pertanto riconosciuto la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Inoltre, il datore e l’agenzia non hanno dimostrato l’avvenuta consegna della contestazione disciplinare. Ad avviso del Tribunale la conseguenza di ciò, merita di essere la dichiarazione di nullità del licenziamento, anche in regime di «Jobs act» e di «contratto a tutele crescenti», con la conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.