Apprendistato

Nullo l’apprendistato senza formazione: il contratto si considera lavoro ordinario a tempo indeterminato sin dall’inizio

Tribunale di Pisa

Il caso riguarda una lavoratrice che era stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante da un panificio, con mansioni di banconiera addetta alla vendita. A due anni dall’assunzione, la lavoratrice non aveva mai partecipato ad alcun percorso di formazione né era mai stata affiancata da un tutor per lo svolgimento delle attività a lei affidate. L’unico corso che aveva frequentato, on line e della durata di un mese, aveva provocato attacchi personali da parte del datore di lavoro, contrariato dall’assenza della dipendente. Giunto il caso davanti al Tribunale, il Giudice dava ragione alla Lavoratrice. Il Tribunale infatti ha sottolineato come l’apprendistato sia un contratto di lavoro a causa mista nel quale, accanto allo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, si pone la finalità formativa. In particolare, il contratto di apprendistato professionalizzante è volto a far acquisire competenze attraverso la formazione sul lavoro.
Nel caso concreto il datore non ha dimostrato di aver attivato alcun piano formativo. Né è stata ritenuta giustificata l’inerzia del datore in considerazione dell’emergenza Covid, dato che non era stata utilizzata la possibilità di proroga prevista dal decreto Rilancio.
Il contratto era dunque nullo e andava considerato sin dall’origine come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.