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Pari opportunità - Discriminazione

Comportamenti inurbani del collega possono costituire molestia e rendere il datore di lavoro responsabile per il risarcimento del danno

Tribunale di Rimini

Una lavoratrice, durante un acceso diverbio con un collega di lavoro, subiva comportamenti molesti a connotazione sessuale da parte di quest’ultimo. La dipendente denunciava tali comportamenti al datore di lavoro il quale, dopo aver raccolto informazioni sommarie, avviava un procedimento disciplinare sia a carico del collega, sia a carico della vittima per aver presentato una denuncia che risultava provata in parte e per aver comunque preso parte alla lite con toni accesi.
La dipendente impugnava il provvedimento.
Il Tribunale adito ha dato ragione alla lavoratrice. In particolare, il Giudice, ha accertato che il comportamento tenuto dal collega della ricorrente configurava la fattispecie delle molestie. Questi infatti, nella propria intemerata contro la ricorrente, si era scoperto le parti intime, accompagnando l’esibizione con volgarità. Il Tribunale ha ravvisato una duplice responsabilità del datore di lavoro, da un lato, per non aver posto in essere tutte le misure necessarie a prevenire le molestie del dipendente, dall’altro, per aver sottoposto la denunciante a procedimento disciplinare.
Accertato il comportamento molesto e la responsabilità del datore di lavoro il Tribunale ha poi liquidato il danno in via equitativa in misura pari ad Euro 15.000.

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