Tribunale di Roma
Se il contratto collettivo punisce una condotta con una sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria attenuata. Tale disciplina si applica, secondo il Tribunale, anche al contratto a «tutele crescenti», stipulato dopo il 7 marzo 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, nonostante la norma escluda la possibilità del giudice di operare altro distinguo, se non quello della sussistenza o meno del fatto addebitato. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, la violazione del lavoratore fosse di scarsa importanza.
Nel caso esaminato, il lavoratore, addetto alle pulizie di un bagno pubblico, era stato ripreso per aver chiuso in anticipo l’accesso ai servizi, per aver abbandonato il presidio per telefonate private in orario di lavoro, per aver fumato in zone non autorizzate.