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Retribuzione e benefit

Il somministratore non è tenuto ad applicare i salari dell’utilizzatore se questi non rispetta i minimi sindacali

Tribunale di Roma, Sez. Lav.

A seguito di ispezione, un’azienda di servizi di pulizia riceveva l’ordine di pagare delle differenze retributive ad una lavoratrice somministrata da un’agenzia di somministrazione.
Secondo gli ispettori, la lavoratrice aveva diritto all’applicazione dei minimi salariali previsti da un CCNL di settore maggiormente rappresentativo rispetto a quello effettivamente applicato dall’utilizzatrice ed utilizzato dall’agenzia per calcolare la sua retribuzione. Ella pertanto aveva diritto ad una paga oraria di Euro 7,284 (come prevista dal CCNL Pulizie Piccola industria anziché Euro 5,20231 (come previsto dal CCNL Unci Cisal).
Il Tribunale ha confermato l’accertamento ispettivo stabilendo che il CCNL applicato era privo del requisito della maggiore rappresentatività e che la retribuzione della lavoratrice dovesse essere calcolata in base al CCNL più oneroso.

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