Tribunale di Torino
È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante dalla perdita di un appalto solo se il datore dimostra di non aver potuto concretamente reimpiegare il lavoratore in altro modo.
Una lavoratrice era stata licenziata a seguito della revoca del contratto di appalto da parte della società committente.
Il Tribunale ha ritenuto violato l’obbligo di repêchage, spiegando che il datore deve dimostrare l’impossibilità di poter utilizzare il lavoratore con riferimento a tutte le sedi dell’attività aziendale. Non è sufficiente la generica affermazione dell’indisponibilità di altre posizioni.
Il datore risulta tuttavia dispensato da tale onere se sussiste il preliminare rifiuto del lavoratore a trasferirsi altrove.
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