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TFR, preavviso e altre indennità di cessazione

L’indennità sostitutiva della reintegrazione da calcolare con il TFR

Tribunale di Trento

Una Società cooperativa ONLUS si è opposta al decreto ingiuntivo, di un lavoratore licenziato e poi reintegrato che chiedeva indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, Statuto di Lavoratori. Secondo il lavoratore, l’indennità doveva includere l’incidenza del TFR e le competenze accessorie medie dei 12 mesi precedenti.
Il Tribunale ha ripercorso la nozione di «retribuzione globale di fatto»: essa deve corrispondere al trattamento economico normale che sarebbe stato effettivamente goduto dal lavoratore se non fosse stato estromesso dall’azienda. In tal caso, infatti, il lavoratore avrebbe proseguito il rapporto di lavoro quanto meno per un periodo non inferiore al numero di mesi corrispondente a quello fissato dal legislatore per la determinazione dell’indennità risarcitoria o dell’indennità sostitutiva; quindi una volta cessato il rapporto, avrebbe certamente percepito un TFR comprensivo dei ratei maturati in quel periodo. Il legislatore indicando il medesimo parametro di quantificazione sia per l’indennità sostitutiva della reintegra ex art.18, comma 3, Statuto dei Lavoratori, sia per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento, ha inteso non penalizzare il lavoratore qualora eserciti la facoltà e scelga l’indennità sostitutiva in luogo della reintegra.

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