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Riservatezza e privacy

Il collega registra la riunione di lavoro e la cede ad altri: è sanzionabile

Tribunale di Venezia, Sez. Lav.

Un dipendente registrava una riunione aziendale nella quale si affrontavano alcune difficoltà organizzative della società. Successivamente egli cedeva la registrazione ad alcuni colleghi, non presenti alla riunione, che la producevano nelle proprie cause di lavoro contro la società datrice. La società adiva il giudice per chiedere la condanna del dipendente.
Il Tribunale accoglieva la domanda della società, rilevando l’illiceità della condotta del lavoratore. Il GDPR, infatti, stabilisce che il trattamento dei dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto è legittimo solo se vi è un interesse del titolare del trattamento. Se manca tale interesse, il trattamento dei dati è illecito. Poiché, al momento dei fatti, il lavoratore non aveva alcuna esigenza difensiva, la sua condotta deve ritenersi senza alcun dubbio illecita. Il Giudice, quindi, condannava il lavoratore al pagamento di una sanzione pecuniaria ed ordinava la distruzione del file audio.

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