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Relazioni sindacali

Legittimo negare i locali per l’assemblea sindacale se tra i partecipanti sono previsti soggetti estranei sia all’azienda che al sindacato

Tribunale di Venezia, Sez. Lav.

Un’organizzazione sindacale proponeva ricorso, avverso la società datrice di lavoro, lamentando la condotta antisindacale della società, per non aver concesso i locali per l’assemblea aperta a tutto il personale.
Costituitasi in giudizio, l’azienda si difendeva spiegando che il rifiuto dei locali era giustificato dalla prevista presenza all’assemblea di consulenti esterni (estranei sia all’impresa sia al sindacato).
Il Tribunale ha dato ragione alla società, precisando che il datore è legittimato a limitare l’utilizzazione dei locali aziendali da parte di soggetti estranei che non rientrino tra coloro che hanno diritto a partecipare alle assemblee, a norma dell’art. 20, Statuto dei Lavoratori e delle norme previste sul punto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso di specie, poiché la presenza di due consulenti esterni all’assemblea indetta era stata provata in giudizio, il Giudice ha rigettato il ricorso e dichiarato legittima la condotta datoriale.

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