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Maternità e paternità

Assunta poco prima del parto: ha diritto all’indennità di maternità

Tribunale di Verona

Una lavoratrice veniva assunta dalla società datrice di lavoro in stato di gravidanza avanzato. Una volta assunta, la lavoratrice fruiva subito del congedo obbligatorio di maternità e non svolgeva alcuna prestazione lavorativa.
La lavoratrice presentava istanza di congedo di maternità soltanto dopo il parto ma l’INPS ne rigettava la domanda. Secondo l’INPS, infatti, la lavoratrice non avrebbe potuto essere assunta nel periodo immediatamente precedente la data presunta del parto.
Il Tribunale di Verona ha affermato che «la preesistenza dello stato di gravidanza alla costituzione del rapporto di lavoro non costituisce elemento ostativo del diritto della lavoratrice all’indennità di maternità, anche se prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria non vi è stato inizio di fatto della prestazione lavorativa. […] [la lavoratrice] ha diritto alla corresponsione dell’indennità economica di maternità anche nel caso in cui, di fatto, pur nella sussistenza di un rapporto formalmente costituito, non vi sia stata prestazione lavorativa per effetto della coincidenza dell’inizio del rapporto con l’astensione anticipata […]».
Il Tribunale di Verona ha accertato dunque il diritto della lavoratrice all’indennità di maternità.

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