Tribunale di Milano
Spetta al lavoratore fornire la prova del carattere ritorsivo del licenziamento, dimostrando l’inesistenza del diverso motivo formalmente addotto. Si tratta, tuttavia, di un onere di prova successivo: spetta infatti al datore dare prova della giusta causa o del giustificato motivo alla base del recesso.
Pertanto, il fatto che il datore non riesca a provare l’esistenza della motivazione addotta nel licenziamento, costituisce un elemento in base al quale il Giudice può desumere il motivo ritorsivo.
Quest’ultimo può infatti ritenersi provato anche sulla base di presunzioni, quali, come nel caso esaminato:
• la mancanza dell’effettività della riorganizzazione aziendale addotta dal datore a monte del recesso;
• le modalità di licenziamento;
• il mancato rilascio dell’attestazione di «good leaver», nonostante il licenziamento non sia stato comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.