Skip to main content
Dirigenti

Dirigenti: la Cassazione torna sulle differenze tra gli «pseudo-dirigenti» ed i «dirigenti convenzionali»

By 8 Giugno 2023Febbraio 20th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un giornalista professionista, dipendente di una nota testata, veniva licenziato per motivi disciplinari. Egli impugnava il licenziamento sostenendo la manifesta insussistenza del fatto disciplinare addebitatogli. Chiedeva quindi di essere reintegrato nel posto di lavoro con conseguente condanna della datrice al pagamento di tutte le retribuzioni, dal licenziamento all’effettiva reintegra.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha rilevato che, prendendo in considerazione le mansioni svolte, il lavoratore avrebbe dovuto essere qualificato come dirigente. La Corte di legittimità ha ribadito che la posizione del dirigente convenzionale, ossia da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, comporta la non applicabilità delle ordinarie norme sui licenziamenti individuali con connessa tutela tutela reintegratoria. Lo «pseudo-dirigente» è invece chi viene qualificato come dirigente solo formalmente, svolgendo di fatto mansioni che non sono riconducibili alla relativa declaratoria contrattuale.
Essendo il lavoratore un dirigente convenzionale, la sua domanda è stata rigettata.

Translate