Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice ha chiesto un’aspettativa non retribuita per alcuni giorni; il datore di lavoro, ritenuto che la concessione dell’aspettativa fosse discrezionale, non ha accolto la richiesta. La lavoratrice non ha accettato il rifiuto e si è assentata ugualmente. La società l’ha pertanto licenziata per assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni consecutivi.
La Corte d’Appello ha tuttavia ritenuto giustificata l’assenza della lavoratrice poiché il diniego dell’aspettativa non è stato motivato. Ha pertanto condannato la società alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
La decisione è stata confermata dalla Cassazione sia pur per motivi processuali.