Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva presentato domanda di congedo straordinario per assistere la madre disabile lo stesso giorno in cui la società aveva concluso senza accordo la procedura di conciliazione prevista dalla legge Fornero per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La società aveva già comunicato la cessazione del rapporto a far data dall’8 febbraio, con esonero dal preavviso, formalizzando la decisione a mezzo lettera due giorni dopo. L’INPS respingeva la domanda di congedo per inesistenza del rapporto di lavoro, ritenuto cessato prima della richiesta.
La Suprema Corte ha precisato che, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dalla legge Fornero, è necessario distinguere tra il momento della comunicazione dell’intenzione di recedere e quello dell’effettiva cessazione del rapporto. Quest’ultima decorre in base alle determinazioni del datore di lavoro, come l’eventuale concessione di ferie o la dispensa dal preavviso. Nel caso esaminato, essendo il lavoratore in ferie fino all’8 febbraio, la domanda di congedo straordinario deve considerarsi tempestiva, poiché il rapporto risultava ancora in essere fino a quella data.