Licenziamento per motivi economici

Licenziamento per GMO: la Cassazione chiarisce quando si applica l’indennità aumentata

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento dell’indennità risarcitoria prevista in caso di illegittimità del recesso. Nei due gradi di merito, i giudici avevano disposto una maggiorazione dell’indennizzo, applicando la disciplina che consente, in presenza di determinati presupposti dimensionali, un incremento della tutela economica riconosciuta al lavoratore.
La Corte di Cassazione ha però precisato che tale maggiorazione è riservata esclusivamente ai datori di lavoro che occupano più di 15 e fino a 60 dipendenti. La previsione normativa che consente l’aumento dell’indennità ha infatti natura eccezionale ed è destinata a operare solo nei confronti delle imprese medio-piccole, all’interno di una soglia dimensionale ben delimitata.
Non tutti sanno, infatti, che la Legge. n. 604/1966 prevede la possibilità di incrementare il risarcimento massimo da sei mensilità fino a 10 o 14 qualora ricorrano congiuntamente, una lunga anzianità di servizio (10 o 20 anni) e l’azienda occupi più di 15 dipendenti dislocati tra diverse unità produttive.
Oltre i 60 dipendenti, il datore resta assoggettato al regime ordinario di tutela economica in caso di licenziamento ingiustificato. La decisione della Corte riafferma così l’importanza del dato dimensionale nel determinare l’entità della sanzione economica applicabile nei casi di licenziamento per ragioni economiche.