Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore pubblico aveva impugnato il proprio licenziamento deducendo di non aver ricevuto la relativa comunicazione, recapitata a sua madre convivente. A suo dire, la mancata trasmissione dell’atto da parte della madre, motivata da intenti protettivi, unita al proprio stato psicofisico compromesso, avrebbe impedito la conoscenza effettiva del provvedimento.
La Corte d’Appello aveva ritenuto tardiva l’impugnazione, in applicazione della presunzione legale di conoscenza prevista per gli atti recettizi. La Cassazione ha confermato l’impostazione della sentenza, ribadendo che la presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c. può essere superata solo con prova oggettiva dell’impossibilità, non della mera non conoscenza.
L’elemento soggettivo, come l’intento protettivo di un familiare convivente, non è idoneo a elidere la presunzione, che si fonda sulla regolare ricezione dell’atto nel domicilio del destinatario. Nessun rilievo assume, in assenza di prova documentale trascritta, il contenuto dell’atto impugnato. La decisione conferma un rigoroso orientamento volto a garantire certezza nei termini di decadenza per l’impugnazione dei licenziamenti.