Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava giudizialmente un trasferimento d’azienda in cui era stato coinvolto, contestando la legittimità del passaggio e affermando la non effettività della cessione. Le società coinvolte eccepivano l’inammissibilità dell’azione, sostenendo che l’atto di trasferimento fosse un accordo fra imprese, non impugnabile dal dipendente.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che il lavoratore è titolare di un interesse giuridicamente rilevante a verificare la reale sussistenza degli elementi qualificanti il trasferimento. Il giudice del lavoro può quindi accertare l’inesistenza dell’operazione, con le relative conseguenze in termini di continuità del rapporto con il cedente.
Secondo la Suprema Corte, non rileva che l’atto negoziale sia formalmente valido fra le società: ciò che conta è la sua effettiva idoneità a integrare un trasferimento d’azienda secondo la disciplina giuslavoristica. È, quindi, pienamente ammissibile l’impugnazione del lavoratore, ove intesa a contestare la cessazione del proprio rapporto con il cedente.