Trasferimento d'azienda

Legittimo il trasferimento di ramo aziendale creato in vista della cessione

By 23 Settembre 2025Febbraio 14th, 2026No Comments

Tribunale di Roma

Alcuni lavoratori impugnavano il trasferimento del proprio rapporto di lavoro da una banca a una società di servicing, sostenendo che si trattasse di una cessione illecita, priva dei requisiti del trasferimento di ramo d’azienda.
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. La società cedente aveva, nel tempo, riorganizzato la gestione dei crediti anomali in due segmenti autonomi: corporate e retail. Il ramo “Credito Anomalo Retail” è stato poi oggetto di cessione con passaggio dei lavoratori coinvolti.
Secondo il giudice, il requisito della preesistenza del ramo d’azienda non implica una lunga durata, ma richiede che, al momento della cessione, esista un’entità organizzativa funzionalmente autonoma, in grado di operare in modo indipendente. La circostanza che il ramo sia stato creato anche in previsione della cessione non ne inficia la legittimità. È lecito per l’imprenditore ristrutturare l’attività allo scopo di trasferirne una parte, purché ciò avvenga nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge.
Quanto all’autonomia, il fatto che alcuni strumenti o locali siano condivisi, concessi in uso o sottoposti a controllo contrattuale, non esclude la sussistenza di un ramo autonomo, se esso è dotato di mezzi e personale dedicati e capace di funzionare in maniera indipendente.