Trasferimento d'azienda

Trasferimento da Alitalia a Ita: un ramo d’azienda che riaccende il dibattito sulle tutele

By 16 Settembre 2025Marzo 18th, 2026No Comments

Tribunale di Roma

Un gruppo di lavoratori, precedentemente impiegati da Alitalia in amministrazione straordinaria, ha convenuto in giudizio la nuova compagnia Ita Airways per ottenere il riconoscimento della prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con il nuovo datore, invocando l’applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda.
Secondo i ricorrenti, l’operazione di cessione degli asset Aviation da Alitalia a Ita – formalizzata con contratto il 14 ottobre 2021 e seguita dall’avvio delle attività Ita il giorno successivo – integra tutti gli elementi di un trasferimento di ramo d’azienda, sia per continuità oggettiva (aeromobili, slot, rotte, personale, marchio) sia per finalità conservativa della procedura.
Il Tribunale ha ricostruito nel dettaglio la vicenda, rilevando come la prosecuzione dell’attività e la ripresa senza soluzione di continuità delle operazioni di volo costituiscano elementi sintomatici della continuità aziendale. Nonostante ciò, l’effettiva applicazione della disciplina giuslavoristica in materia è oggi ostacolata dalla norma interpretativa contenuta nell’art. 6 del D.L. 131/2023, che considera sempre liquidatorie le cessioni ex art. 27, comma 2, lett. b-bis, del D.lgs. 270/1999.
Ritenendo che tale norma nazionale possa porsi in contrasto con il diritto dell’Unione, il giudice ha ritenuto necessario sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per valutare la compatibilità tra la finalità dichiarata della procedura e la reale natura dell’operazione.