Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La lunga vicenda che ha accompagnato la transizione da Alitalia a ITA Airways torna al centro del dibattito giuslavoristico. Con ordinanza del 16 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una serie di quesiti pregiudiziali volti a chiarire se, e in quali limiti, la cessione del ramo “Aviation” di Alitalia a ITA possa considerarsi un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE.
La vicenda trae origine dal passaggio di aeromobili, slot e attività operative dalla compagnia in amministrazione straordinaria alla nuova società pubblica ITA, con continuità sostanziale del servizio ma senza trasferimento automatico dei rapporti di lavoro. Solo una parte del personale veniva riassunta a nuove condizioni, generando un vasto contenzioso.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto necessario un intervento interpretativo della Corte europea per chiarire se la deroga alle tutele lavoristiche prevista in caso di procedure “liquidatorie” possa applicarsi anche all’amministrazione straordinaria, che per legge conserva una funzione potenzialmente conservativa. Il giudice chiede inoltre se la discontinuità economica accertata dalla Commissione europea ai fini degli aiuti di Stato possa automaticamente escludere la tutela dei lavoratori e se tale disciplina comporti una disparità di trattamento contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
La decisione della Corte di Giustizia avrà rilievo sistemico: chiarirà se, nei passaggi aziendali in contesto concorsuale, i diritti dei lavoratori possano davvero restare a terra mentre l’attività economica continua a volare.