Ammortizzatori sociali

Se il rapporto è ricostruito solo ex post, l’INPS non può chiedere la restituzione della disoccupazione

By 26 Agosto 2025Marzo 18th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore aveva fruito dell’indennità di disoccupazione per un anno dopo la cessazione dell’ultimo contratto a termine. In seguito, una sentenza definitiva aveva dichiarato illegittimo il primo dei contratti stipulati in successione, convertendo il rapporto a tempo indeterminato con diritto a un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
L’INPS chiedeva la restituzione dell’indennità di disoccupazione, sostenendo che il rapporto di lavoro, essendo stato ricostruito ex tunc, escludeva lo stato di disoccupazione e quindi il diritto al trattamento.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la ripetibilità delle somme: in assenza di una effettiva retribuzione o contribuzione nel periodo tra la fine del contratto e la riammissione in servizio, non può escludersi lo stato di disoccupazione. L’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 ha natura forfettaria e risarcitoria e non è sufficiente, da sola, a colmare quel vuoto di tutela economica che giustifica la prestazione previdenziale.