Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva fruito dell’indennità di disoccupazione per un anno dopo la cessazione dell’ultimo contratto a termine. In seguito, una sentenza definitiva aveva dichiarato illegittimo il primo dei contratti stipulati in successione, convertendo il rapporto a tempo indeterminato con diritto a un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
L’INPS chiedeva la restituzione dell’indennità di disoccupazione, sostenendo che il rapporto di lavoro, essendo stato ricostruito ex tunc, escludeva lo stato di disoccupazione e quindi il diritto al trattamento.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la ripetibilità delle somme: in assenza di una effettiva retribuzione o contribuzione nel periodo tra la fine del contratto e la riammissione in servizio, non può escludersi lo stato di disoccupazione. L’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 ha natura forfettaria e risarcitoria e non è sufficiente, da sola, a colmare quel vuoto di tutela economica che giustifica la prestazione previdenziale.