Ammortizzatori sociali

NASpI: il termine di 68 giorni decorre sempre dalla cessazione, irrilevante la successiva sentenza

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda trae origine dal licenziamento di una lavoratrice che impugnava il recesso comminatole. Solo all’esito del giudizio, la lavoratrice presentava domanda di NASpI, respinta dall’INPS per tardività.
Secondo la Suprema Corte, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non può essere spostato in avanti per effetto di un accertamento giudiziale successivo.
La decadenza, infatti, risponde a esigenze di ordine pubblico e non può dipendere da circostanze soggettive del lavoratore. Anche eventuali ostacoli di fatto non sono idonei a sospendere o differire il termine.
Il principio impone particolare attenzione nella gestione delle cessazioni, poiché la tempestiva presentazione della domanda resta condizione imprescindibile per l’accesso alla prestazione.