Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, cessato dal rapporto, chiedeva la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il datore di lavoro sosteneva che le ferie fossero state correttamente messe a disposizione del dipendente, il quale avrebbe scelto di non usufruirne.
La Corte d’Appello aveva respinto la domanda del lavoratore, ritenendo che la mancata fruizione fosse imputabile a sua scelta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione, chiarendo che l’onere di provare l’effettiva concessione delle ferie e la concreta possibilità del loro godimento grava esclusivamente sul datore di lavoro.
Il diritto alle ferie, infatti, ha natura imperativa e tutela un interesse di rilievo costituzionale e comunitario, volto a garantire il recupero delle energie psico‑fisiche e la salute del lavoratore. Non è quindi sufficiente dimostrare di aver genericamente previsto la possibilità di ferie, ma occorre provare che il lavoratore sia stato messo in condizione effettiva di usufruirne, con una specifica informazione e una reale organizzazione delle assenze.
La Cassazione ribadisce così un principio di particolare importanza: l’indennità sostitutiva è dovuta ogniqualvolta il datore non dimostri di aver concretamente consentito il godimento delle ferie maturate, anche in assenza di una formale richiesta del lavoratore.