Orario di lavoro, ferie, permessi

Autisti e riposi: le fermate non riducono le tutele sui tempi di guida

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, impiegato come autista nel trasporto pubblico, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato e ridotto godimento dei riposi settimanali. Dopo un primo rigetto e un successivo rinvio, la Corte territoriale riconosceva solo parzialmente le pretese, riducendo l’importo dovuto sul presupposto che le tratte, pur superiori ai 50 chilometri, perdessero tale caratteristica in presenza di frequenti fermate.
La Suprema Corte, investita nuovamente della controversia, ha invece chiarito che le fermate intermedie per la salita e discesa dei passeggeri non incidono sulla qualificazione del servizio. Tali soste, infatti, non interrompono il periodo di guida né trasformano il servizio in una tratta inferiore ai 50 chilometri.
Ne consegue che, ai fini della disciplina dei tempi di guida e di riposo, rileva l’itinerario complessivo della linea e non le singole modalità di svolgimento del servizio. In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto integralmente il danno da usura psico-fisica e le differenze economiche maturate, valorizzando il carattere inderogabile delle tutele in materia di riposi.