Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dirigente aveva adito il Giudice per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e per altre pretese economiche nei confronti della società in liquidazione. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda ritenendo che, data la posizione apicale, il dirigente avesse piena autonomia nel fissare le proprie ferie e che, in assenza di imprevedibili esigenze aziendali, non potesse pretendere la monetizzazione del periodo non fruito.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, precisando che il diritto alle ferie annuali retribuite – e alla correlata indennità sostitutiva in caso di mancato godimento – costituisce un diritto fondamentale del lavoratore, anche se dirigente. È onere del datore di lavoro dimostrare di avere effettivamente consentito la fruizione delle ferie, invitando formalmente il lavoratore a usufruirne e informandolo delle conseguenze della mancata fruizione.
La perdita del diritto o dell’indennità può aversi solo se il datore prova di avere adempiuto a tali obblighi e che il lavoratore, con piena consapevolezza, abbia rinunciato a godere del riposo. L’onere probatorio si sposta dunque sull’azienda, che deve assicurare una reale possibilità di godimento delle ferie.
Il principio vale anche per i dirigenti, per i quali non può presumersi che la posizione di autonomia comporti automaticamente la rinuncia al diritto al riposo annuale o alla relativa indennità.