Il Jobs Act ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore che si realizza quando il lavoratore non si presenta più al lavoro per lungo tempo.

L’obiettivo della norma è offrire al datore di lavoro uno strumento di gestione delle assenze prolungate e non giustificate, quando manifestano un disinteresse del lavoratore a proseguire il rapporto ed evitando, allo stesso tempo, al datore di lavoro, di ricorrere alla procedura del licenziamento disciplinare.

La normativa introdotta dal Jobs Act

L’art. 26, co. 7-bis d.lgs. 151/2015 prevede che, qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo oppure, in assenza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

In queste ipotesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro va semplicemente informato dal datore di lavoro, mediante un apposito form di comunicazione e «il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore».

Le distinzioni operate dalla Giurisprudenza

Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo dello scorso ottobre (clicca qui per leggere), ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore del quale era stata presunta la volontà di dimettersi perché assente per molti giorni.

Il Tribunale ha sottolineato che il termine per considerare configurabile la dimissione per fatti concludenti non deve necessariamente coincidere con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per il licenziamento disciplinare.

La valutazione concreta se il lavoratore intenda dimettersi o meno, va realizzata considerando i criteri normativi e le circostanze concrete, per garantire una tutela equilibrata tra le parti.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il lavoratore si era assentato per 12 giorni di calendario.

Il periodo di assenza ingiustificata previsto dal CCNL era superato, pertanto il datore di lavoro, ha comunicato la risoluzione del rapporto per fatti concludenti.

Il lavoratore ha impugnato l’atto, chiedendone l’accertamento dell’illegittimità e il Tribunale ha ritenuto inefficaci le presunte dimissioni dichiarando tutt’ora esistente il rapporto di lavoro.

La sentenza ha messo in luce due casistiche distinte:

  • le dimissioni presunte per fatti concludenti;
  • il licenziamento per assenza ingiustificata;

e ha stabilito che non sia corretto applicare automaticamente lo stesso periodo di assenza previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per fondare un licenziamento disciplinare.


di Vincenzo Fabrizio Giglio