Licenziamento nullo

Licenziamento ritorsivo: gli indizi possono bastare a provare il motivo illecito

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore era stato licenziato per ragioni disciplinari, sulla base di contestazioni riferite a negligenza, disinteresse verso l’azienda, insubordinazione e scarsa disponibilità alla flessibilità oraria. Dopo alterne decisioni nei giudizi di merito, la Corte d’Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendo che il recesso costituisse una reazione alle rivendicazioni del lavoratore in tema di lavoro straordinario, reputate legittime.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, soffermandosi sui criteri probatori necessari per accertare la natura ritorsiva del licenziamento. Il lavoratore deve dimostrare che il motivo illecito abbia rappresentato la ragione esclusiva e determinante del recesso datoriale. Tale prova, tuttavia, può essere raggiunta anche attraverso presunzioni.
Nel caso esaminato, i Giudici hanno attribuito rilievo a una pluralità di elementi: la genericità della contestazione disciplinare, l’insussistenza concreta degli addebiti, la sproporzione della sanzione e l’emersa insofferenza aziendale verso le richieste del lavoratore sul rispetto dei limiti allo straordinario. La valutazione complessiva di tali circostanze ha consentito di ritenere che il licenziamento fosse una reazione a pretese legittime del lavoratore e, quindi, un recesso ritorsivo nullo.