Corte d’Appello di Firenze
Una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole da un soggetto privo di delega alla gestione del personale. Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto il ricorso, ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione.
Secondo i giudici fiorentini, affinché il licenziamento sia valido, deve provenire da un soggetto titolato ad agire in nome e per conto del datore di lavoro, con poteri formalmente attribuiti. Nel caso esaminato, chi aveva sottoscritto la lettera di recesso non era amministratore né risultava delegato dalla società.
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il difetto di legittimazione del soggetto che firma il licenziamento comporta la nullità dell’atto, in quanto privo di efficacia giuridica. La nullità, inoltre, può essere fatta valere anche se il destinatario dell’atto ne era consapevole o lo ha accettato senza contestazioni immediate.
La pronuncia rafforza la tutela del lavoratore nei confronti di decisioni assunte in modo irregolare, riaffermando la centralità dei poteri formali nella gestione dei rapporti di lavoro.