Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La vicenda trae origine dall’impugnazione del licenziamento comunicato ad una lavoratrice per asserite assenze ingiustificate. In precedenza, la stessa era già stata licenziata e poi reintegrata per la natura ritorsiva del recesso. Dopo la reintegra, la lavoratrice si era nuovamente assentata denunciando condizioni ambientali inadeguate sotto il profilo climatico e igienico-sanitario. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano ritenuto il secondo licenziamento ingiustificato e ritorsivo, disponendo ancora la reintegrazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione, chiarendo che, in tema di obblighi di sicurezza, il lavoratore che lamenti un ambiente nocivo deve allegare l’esistenza del rapporto e la presenza di un fattore di rischio concreto; spetta invece al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Anche la sola esposizione a condizioni potenzialmente lesive, se idonee a mettere in pericolo l’integrità fisica o la dignità personale, integra un inadempimento datoriale.
In tale contesto, l’assenza del lavoratore può configurarsi come reazione legittima all’inadempimento del datore di lavoro. Qualora il recesso sia intimato per sanzionare tale condotta, esso può assumere natura ritorsiva, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.