Agenzia delle Entrate
Una società aveva concesso ai propri dipendenti l’utilizzo gratuito di veicoli aziendali in uso promiscuo, consentendo loro di richiedere l’installazione di optional a pagamento, da trattenere direttamente in busta paga. L’impresa chiedeva se tali somme, corrisposte dai lavoratori per personalizzare l’auto, potessero ridurre il valore del fringe benefit imponibile ai fini fiscali e contributivi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore del benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale è determinato in modo forfetario sulla base delle tabelle ACI, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti. Ne consegue che soltanto le somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo personale del veicolo possono ridurre l’importo imponibile, mentre non rilevano quelle versate per optional o altri beni e servizi collegati all’auto.
In altri termini, se il lavoratore paga di tasca propria l’installazione di accessori non inclusi nel valore ACI, tali spese non incidono sul calcolo del fringe benefit, che resta interamente tassabile secondo i criteri forfetari. Gli importi relativi agli optional dovranno essere semplicemente trattenuti dal netto in busta paga, senza riflessi sulla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
