Corte Cost.
La questione trae origine da un ricorso presentato da un sindacato autonomo del settore dei trasporti, al quale la società datrice aveva negato il diritto di costituire una rappresentanza sindacale aziendale (RSA). Il Tribunale del lavoro di Modena, investito della controversia, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui riconosce tale diritto solo alle organizzazioni che abbiano sottoscritto o partecipato alla negoziazione del contratto collettivo applicato in azienda.
Con la sentenza n. 156 del 2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude le associazioni sindacali che, pur non avendo preso parte alle trattative o firmato il contratto collettivo, risultino significativamente rappresentative nell’unità produttiva. La decisione segna un ampliamento della tutela sindacale, fondato sui principi di uguaglianza e libertà sindacale sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione.
La Corte ha osservato che subordinare la costituzione delle RSA alla partecipazione alle trattative conferisce al datore di lavoro un potere di selezione dell’interlocutore sindacale incompatibile con il pluralismo del sistema. Da oggi, pertanto, anche i sindacati che abbiano una comprovata rappresentatività tra i lavoratori potranno costituire rappresentanze aziendali e beneficiare delle connesse prerogative, con un significativo mutamento dell’assetto delle relazioni sindacali.