Corte d’Appello di Milano
Un lavoratore dopo aver rassegnato le dimissioni chiedeva in via giudiziale il pagamento del corrispettivo per il patto di non concorrenza stipulato al momento dell’assunzione, pari circa a Euro 45.000. La società negava il pagamento poiché il patto era soggetto ad opzione che il datore non aveva mai esercitato.
La Corte d’Appello adita dal lavoratore ha confermato la tesi della società. La Corte, infatti, ha evidenziato che il patto di non concorrenza non si è mai perfezionato poiché la società non ha mai esercitato l’opzione. Pertanto nessun effetto può scaturire dal patto di non concorrenza, neppure l’obbligo di pagare il correspettivo.
La Corte ha evidenziato, inoltre, che il lavoratore non ha dato prova di alcuna rinuncia ad occasioni di lavoro inibite dal patto.
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