Corte d’Appello di Milano
Un lavoratore operava presso una banca come quadro direttivo con mansioni di private banker e un portafoglio clienti di Euro 70 milioni. Successivamente, il lavoratore veniva trasferito ad un’altra sede presso la quale il portafoglio clienti si riduceva a complessivi Euro 1,4 milioni. Il lavoratore rassegnava le dimissioni per giusta causa e agiva in giudizio per fare accertare la sussistenza di un demansionamento.
La Corte d’Appello ha accertato che il lavoratore aveva svolto le mansioni di private banker per tutta la durata del rapporto. Per quanto attiene al portafoglio clienti, la Corte ha rammentato che «non ogni modifica quantitativa delle mansioni si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale […] dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendete» e, sulla base di questo principio, ha dichiarato il demansionamento insussistente.