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Dimissioni

Dimissioni valide se il datore non prova i versamenti contributivi

By 15 Gennaio 2020Aprile 5th, 2023No Comments

Corte d’Appello di Milano

È onere del datore, in caso di richiesta del lavoratore, fornire la prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali. In difetto, specie se dall’estratto contributivo previdenziale risultano numerosi ammanchi, il lavoratore può dimettersi per giusta causa.
Nel caso esaminato dalla Corte, una lavoratrice si dimetteva per giusta causa poiché, sei giorni dopo avere domandato alla società di fornirle la prova documentale dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, il datore le comunicava la mera messa a disposizione della documentazione di versamento mentre l’estratto del cassetto previdenziale dal quale figurava l’avvenuto versamento dei contributi da parte della società le veniva inviato ben due mesi dopo le dimissioni.
I versamenti previdenziali erano dunque stati eseguiti ma, secondo la Corte, la giusta causa va verificata alla data delle rassegnate dimissioni: il datore, non avendo assolto tempestivamente alla richiesta della lavoratrice, era venuto meno ad una propria obbligazione giustificando così le dimissioni.

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