Corte d’Appello di Venezia
Un dirigente, a seguito del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, lo impugnava lamentando l’illegittimità della intervenuta proroga del patto di prova.
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta del lavoratore ritenendo che la proroga, se intervenuta prima della scadenza del termine originario e nei limiti del periodo massimo consentito, non costituisce rinuncia a diritti indisponibili, in quanto, al momento in cui interviene l’accordo di proroga, il contratto di lavoro è ancora in regime di libera recedibilità e il lavoratore non ha un diritto al rapporto stabile.
Inoltre, sempre secondo la Corte, la regola della contestualità o anteriorità della pattuizione della prova rispetto all’inizio del rapporto, attiene esclusivamente al momento genetico della stipulazione; la successiva modifica del patto non è invece inderogabile.
Nel caso di specie, la prosecuzione della prova oltre il termine iniziale era stata pattuita per iscritto fra le parti, entro i limiti del periodo massimo fissato dalla contrattazione collettiva cosicché, il patto doveva ritenersi legittimo.