Licenziamento in prova

Periodo di prova: il recesso va comunicato tempestivamente, altrimenti l’assunzione diventa definitiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, un lavoratore aveva impugnato il recesso per mancato superamento del periodo di prova, comunicatogli dalla società con lettera consegnata oltre la scadenza del termine di prova previsto dal contratto. Il lavoratore aveva infatti già svolto tutte le giornate di prova quando aveva ricevuto la comunicazione.
I giudici di merito hanno accertato che la società non era riuscita a dimostrare che la comunicazione di recesso fosse giunta nella sfera di conoscibilità del lavoratore prima del termine previsto. La Cassazione ha ribadito che il recesso per mancato superamento della prova, pur essendo ad nutum e quindi non necessitando di motivazione, è comunque un atto recettizio: deve quindi essere portato a conoscenza del lavoratore entro il termine stabilito. In mancanza, il rapporto di lavoro si considera definitivo.
Nel caso concreto, la società è stata condannata al risarcimento delle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto, in quanto non era stata data prova che il lavoratore avesse trovato altra occupazione. La decisione evidenzia l’importanza di una tempestiva ed efficace comunicazione del recesso durante il periodo di prova.