Corte di Cassazione
In tema di mobbing, comportamenti quali «il cambio di stanza, l’attesa per essere ricevuto, […] la mancata firma di pareri o atti, l’omessa convocazione per direttive» non sono idonei, di per sé, a dimostrare un intento persecutorio nei confronti del dirigente. Detti atteggiamenti, infatti, possono essere giustificati da necessità di svolgimento del servizio.
La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di mobbing verticale da parte di un direttore generale del Ministero nei confronti di un dirigente.