Corte di Cassazione
Un lavoratore stipulava un contratto di agenzia con un patto accessorio che gli attribuiva l’incarico di district manager. Successivamente, la società preponente revocava l’incarico e il lavoratore recedeva dal contratto di agenzia per giusta causa. La Corte di Cassazione ha affermato che «i contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali ma non ne mutano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole… Ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio… in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo». La Corte di Cassazione ha dunque negato la giusta causa di recesso dell’agente.