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L. N. 104/1992

La facoltà di fruire di due ore di permesso giornaliero è limitata ai genitori o agli affidatari

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

In tema di permessi ex L. 104/1992, la possibilità di usufruire di due ore di permesso giornaliero in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa è riservata ai lavoratori genitori, anche adottivi o affidatari, di minori portatori di grave handicap. Familiari e affini che assistono una persona (anche maggiorenne) possono ususfruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito ma non anche di quello di due ore giornaliere.

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