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Mansioni e demansionamento

Il demansionamento non determina di per sé un danno risarcibile

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il danno professionale che scaturisce dal demansionamento può consistere nell’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità; ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Tale danno non è dimostrato dal fatto stesso del demansionamento ma richiede, al lavoratore, la prova specifica di fatti e circostanze da cui si possa almeno presumere che in concreto vi sia stata la perdita di cognizioni acquisite nel precedente incarico ovvero la perdita di occasioni favorevoli, siano esse consistenti in potenzialità occupazionali o in maggiori possibilità di guadagno, indicando quali aspettative di progressione professionale siano state frustrate dal demansionamento.

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