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Dirigenti

Il dirigente apicale, pur se demansionato, non conquista la tutela reintegratoria

By 9 Marzo 2017Marzo 27th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, un dirigente invocava la tutela reintegratoria affermando che, al momento del licenziamento, egli era stato destituito dalle mansioni di direttore generale della banca e collocato forzatamente in ferie e che, per tale ragione, non poteva essere escluso dalla disciplina protettiva della generalità dei lavoratori.
La Corte ha respinto il ricorso ricordando che la qualifica di dirigente è riconosciuta ai lavoratori che ricoprano mansioni direttive apicali (e, quindi, incontrando la nozione di dirigente quale alter ego dell’imprenditore sottesa all’art. 2095 Cod. civ.) nonché ai cd. «dirigenti convenzionali» ossia coloro che, pur non collocandosi ai vertici dell’organizzazione aziendale, possono essere qualificati come tali alla luce del contratto collettivo. In entrambi i casi, rammenta la Corte, tali lavoratori sono sottratti alla disciplina limitativa dei licenziamenti a meno che si tratti dei cd. «pseudo-dirigenti», vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla nozione codicistica di dirigente né a quella (generalmente più ampia) offerta dal CCNL, ma sono tali solo per accordo tra le parti. Ciò premesso, nel caso esaminato, la dequalificazione del dirigente, «ridotto» da apicale a «medio» o «basso dirigente», unilateralmente operata dal datore di lavoro, pur costituendo un inadempimento contrattuale, non è stata ritenuta idonea a mutare la natura del rapporto di lavoro e, dunque, a far guadagnare al lavoratore la tutela reintegratoria; egli, al più, avrebbe potuto far valere le eventuali ragioni risarcitorie connesse all’ingiustificatezza del licenziamento o al danno da demansionamento.

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