Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, una cameriera ai piani chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Nei gradi di merito, la domanda era respinta per via del difetto di continuità nelle prestazioni, rese in maniera saltuaria in relazione alle richieste del datore di lavoro. La Suprema Corte ha tuttavia corretto tale assunto, ricordando che la subordinazione non postula necessariamente una continuità giornaliera delle prestazioni lavorative, ben potendo le parti stabilire, anche per fatti concludenti, una prestazione diversamente articolata, come previsto nel lavoro a chiamata o intermittente o anche nel part time verticale.
La saltuarietà delle prestazioni convenuta in relazione alle necessità aziendali e alla disponibilità della lavoratrice pertanto non esclude di per sé la subordinazione.
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