Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Qualora il datore di lavoro lasci il dipendente in condizioni di inattività, senza alcuna valida giustificazione, viola, da un lato, l’art. 2103 Cod. civ. e il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni contrattuali; e, dall’altro, lede anche un bene immateriale quale la dignità professionale del lavoratore. Ciò determina automaticamente (ossia, senza necessità di prova, richiesta, invece, per il demansionamento) un danno suscettibile di valutazione e di risarcimento anche in via equitativa.