Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Qualora il datore di lavoro lasci il dipendente in condizioni di inattività, senza alcuna valida giustificazione, viola, da un lato, l’art. 2103 Cod. civ. e il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni contrattuali; e, dall’altro, lede anche un bene immateriale quale la dignità professionale del lavoratore. Ciò determina automaticamente (ossia, senza necessità di prova, richiesta, invece, per il demansionamento) un danno suscettibile di valutazione e di risarcimento anche in via equitativa.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio