Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel contratto d’appalto, committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori sono responsabili in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dei lavoratori che hanno lavorato nell’appalto, entro il limite di due anni dalla sua cessazione. In sede giudiziale, il lavoratore non ha l’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio: ciascuna di loro, infatti, è responsabile per l’intero senza riguardo alla ripartizione interna del debito.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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