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L. N. 104/1992

Il lavoratore che assiste un disabile è «inamovibile»

By 23 Agosto 2019Agosto 23rd, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una dipendente di Poste Italiane che assisteva un famigliare disabile, è stata trasferita ad altra sede di lavoro senza il suo consenso, regolato dalla L. n. 104/1992. La lavoratrice ha agito in giudizio per accertare l’illegittimità del trasferimento sostenendo che i lavoratori che assistono familiari disabili sono tutelati dal diritto di «inamovibilità» che si declina in divieto di trasferimento dalla sede di lavoro. La nozione di sede di lavoro, intesa dal legislatore, riguarda il luogo geografico dove la prestazione è eseguita e non l’unità produttiva descritta nell’art. 2103 Cod. civ. Quest’ultima può comprendere uffici dislocati in luoghi diversi ma le due nozioni, quella dell’art. 2103 Cod. civ. e quella della L. n. 104/1992 non corrispondono.
La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto invalido il trasferimento affermando che il trasferimento vietato dalla L. n. 104/1992 «opera ogni volta che [muti] definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprende uffici dislocati in luoghi diversi […]».

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