Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Se le parti sottoscrivono un contratto a tempo parziale ma, di fatto, osservano un orario di lavoro pari a quello previsto per il tempo pieno, tale comportamento è idoneo a determinare la trasformazione del rapporto da part-time a full-time, senza che occorra alcuna formalità e nonostante la iniziale difforme volontà delle parti.
Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha confermato la nullità di alcuni contratti a tempo parziale e la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo pieno.